Art. 28 · FAD per tonnidi tropicali

Art. 28

FAD per tonnidi tropicali

In vigore dal 10 gen 2024
FAD per tonnidi tropicali 1.   L'uso dei FAD è vietato nella zona della convenzione ICCAT dal 1o gennaio al 12 marzo 2024. 2.   Dal 17 dicembre al 31 dicembre 2023 gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci non utilizzino FAD. Ciascun peschereccio non utilizza mai più di 300 FAD con boe operative nella zona della convenzione ICCAT. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati storici sugli attrezzi di pesca calati intorno ai FAD dai rispettivi pescherecci a cianciolo entro il 30 giugno 2024. Se uno Stato membro non trasmette detti dati entro tale data, i pescherecci battenti la sua bandiera non possono calare attrezzi da pesca attorno ai FAD finché la Commissione non abbia ricevuto tali dati dallo Stato membro per successiva trasmissione all'ICCAT.
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