Art. 14
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
In vigore dal 10 gen 2024
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
a)
gli scambi realizzati ai sensi dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b)
le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1224/2009;
c)
le riassegnazioni effettuate ai sensi degli del regolamento (UE) 2017/2403;
d)
gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 847/96 e dell', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
e)
i quantitativi riportati ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 847/96 e dell', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
f)
le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
g)
i trasferimenti e gli scambi di contingenti effettuati ai sensi degli del presente regolamento.
2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.
3. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l' del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l', paragrafi 2 e 3, e l' di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
4. Gli del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:257:oj#art-14