Art. 12
Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo giallo nelle sottozone CIEM 8, 9, 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
In vigore dal 10 gen 2024
Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo giallo nelle sottozone CIEM 8, 9, 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
1. Nell'ambito della pesca ricreativa, anche da riva, nelle sottozone CIEM 8, 9, 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1:
a)
possono essere catturati e detenuti al massimo due esemplari di merluzzo giallo (Pollachius pollachius) per pescatore al giorno. Una volta raggiunto tale massimale, può essere praticata la pesca "di cattura e rilascio";
b)
non può essere catturato e detenuto nessun esemplare di merluzzo giallo dal 1o gennaio al 30 aprile. La pesca "di cattura e rilascio" può tuttavia essere praticata durante tale periodo.
2. Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio di misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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