Art. 11
Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b
In vigore dal 10 gen 2024
Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b
1. La Francia e la Spagna garantiscono che, conformemente al regolamento (UE) 2019/472, gli sbarchi della pesca commerciale e i prelievi della pesca ricreativa della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b non superino le 2 642 tonnellate, quantitativo corrispondente al valore FMSY ridotto proporzionalmente per tenere conto della diminuzione della biomassa, al di sotto del valore MSY Btrigger.
2. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b:
a)
può essere catturato e detenuto al massimo un esemplare di spigola per pescatore al giorno;
b)
le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.
3. Il paragrafo 2 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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