Art. 10 · Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b, 4c e 6a e nella sottozona CIEM 7

Art. 10

Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b, 4c e 6a e nella sottozona CIEM 7

In vigore dal 10 gen 2024
Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b, 4c e 6a e nella sottozona CIEM 7 1.   Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7 oppure è vietato tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di spigola effettuate in tale zona. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie. 3.   In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2024 e dal 1o aprile al 31 dicembre 2024 ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h è consentito pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti: a) con reti demersali (34), per catture accessorie inevitabili non superiori a 3,8 tonnellate per peschereccio e per anno e al 5 % del peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca; b) con sciabiche (35), per catture accessorie inevitabili non superiori a 3,8 tonnellate per peschereccio e per anno e al 5 % del peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca; c) con ami e palangari (36), per un massimo di 6,2 tonnellate per peschereccio; d) con reti da posta fisse (37), per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,6 tonnellate per peschereccio. Le deroghe di cui al primo comma, lettera c), si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con ami e palangari nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016. Le deroghe di cui al primo comma, lettera d), si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con reti da posta fisse nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016. In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che le deroghe siano applicate a un altro peschereccio dell'Unione, a condizione che il numero e la capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione che beneficiano della deroga in questione non aumentino. 4.   I limiti di cattura di cui al paragrafo 3 non possono essere trasferiti tra pescherecci. 5.   Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e da 7a a 7k: a) dal 1o febbraio al 31 marzo 2024: i) sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano; ii) è vietato detenere, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta; b) a gennaio e dal 1o aprile al 31 dicembre 2024: i) non possono essere catturati né detenuti più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno; ii) la taglia minima delle spigole detenute è di 42 cm; iii) le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole. 6.   Il paragrafo 5 si applica fatte salve misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.
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