Art. 1
Oggetto
In vigore dal 10 gen 2024
Oggetto
1. Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca per alcuni stock ittici applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)
i limiti di cattura per il 2024 e, nei casi previsti dal presente regolamento, anche per il 2025 e il 2026;
b)
i limiti dello sforzo di pesca per il 2024, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II, che si applicano dal 1o febbraio 2024 al 31 gennaio 2025;
c)
le possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2023 al 30 novembre 2024 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR e per determinati stock nella zona dell'accordo SIOFA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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