Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 gen 2024
1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   L’, punti da 1 a 4, si applica a decorrere dal 3 marzo 2024. 3.   L’, punto 5, si applica a decorrere dal 1o marzo 2027.
Storico versioni

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