Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 gen 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato: (1) l’ è così modificato: (a) i paragrafi 5 e 6 sono soppressi; (b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell’ambito del CDU o dell’aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, se una domanda di autorizzazione è basata su una dichiarazione doganale in conformità dell’articolo 163, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, i formati e i codici di cui all’allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341 si applicano per quanto riguarda i dati supplementari richiesti per tale domanda.» ; (2) all’articolo 7, i paragrafi 4 e 5 sono soppressi; (3) l’allegato A è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; (4) l’allegato B è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento; (5) l’allegato 12-01 è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento.
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