Art. 1
In vigore dal 10 gen 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:
(1)
l’ è così modificato:
(a)
i paragrafi 5 e 6 sono soppressi;
(b)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell’ambito del CDU o dell’aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, se una domanda di autorizzazione è basata su una dichiarazione doganale in conformità dell’articolo 163, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, i formati e i codici di cui all’allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341 si applicano per quanto riguarda i dati supplementari richiesti per tale domanda.»
;
(2)
all’articolo 7, i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;
(3)
l’allegato A è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
(4)
l’allegato B è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento;
(5)
l’allegato 12-01 è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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