Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 gen 2024
1.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile ai piatti a bulbo di acciai non legati e superi il livello del dazio antidumping di cui all’, paragrafo 2, è riscosso solo il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. 2.   Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. 3.   La sospensione di cui al paragrafo 2 è limitata nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.
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