Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 gen 2024
Il nome «Cabrito de Extremadura» (IGP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1 Carni fresche (e frattaglie) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
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