Art. 1 · Modifiche del regolamento (UE) 2022/2577

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2022/2577

In vigore dal 22 dic 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2022/2577 Il regolamento (UE) 2022/2577 è così modificato: 1) all’, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il presente regolamento si applica a tutte le procedure autorizzative la cui data di inizio rientra nella durata della sua applicazione e lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono termini più brevi di quelli di cui all’articolo 5, paragrafo 1.»; 2) all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente. Per quanto riguarda la protezione delle specie, il primo comma si applica solo se e nella misura in cui siano intraprese adeguate misure di conservazione che contribuiscono al mantenimento o al ripristino delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente e siano messe a disposizione a tal fine risorse finanziarie e aree sufficienti.» ; 3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 3 bis Assenza di soluzioni alternative o soddisfacenti 1.   Nel valutare se non esistano soluzioni alternative soddisfacenti a un progetto di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e la relativa connessione alla rete ai fini dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, tale condizione può considerarsi rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in particolare in termini di sviluppo della stessa capacità di energia rinnovabile attraverso la stessa tecnologia energetica in tempi identici o analoghi e senza comportare costi significativamente più elevati. 2.   Nel valutare se non esistano soluzioni alternative soddisfacenti a un progetto di infrastruttura di rete necessario per integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico ai fini dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, tale condizione può considerarsi rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione in tempi identici o analoghi e senza comportare costi significativamente più elevati. 3.   Nell’attuare le misure compensative per un progetto relativo a un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e alla relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri possono consentire che tali misure compensative siano attuate parallelamente all’attuazione del progetto, a meno che non vi siano prove evidenti che un progetto specifico pregiudicherebbe in modo irreversibile i processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito e comprometterebbe la coerenza globale della rete Natura 2000 prima dell’introduzione di misure compensative. Gli Stati membri possono consentire che tali misure compensative siano adattate nel tempo, a seconda che si prevedano effetti negativi significativi a breve, medio o lungo termine.» ; 4) all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Se la revisione della potenza determina un aumento della capacità, la procedura autorizzativa per la revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile ubicati nella zona dedicata alle energie rinnovabili o alla rete di cui all’articolo 6, comprese le autorizzazioni all’ammodernamento delle opere necessarie per la loro connessione alla rete, non è superiore a sei mesi, comprese le valutazioni di impatto ambientale necessarie a norma della legislazione pertinente.» ; 5) all’articolo 8, il titolo e la frase introduttiva sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 8 Termini relativi alla procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile in zone dedicate alle energie rinnovabili o alla rete a norma dell’articolo 6 Nell’applicare i termini di cui all’articolo 5, paragrafo 1, i periodi seguenti non sono conteggiati in tali termini, tranne quando coincidono con altre fasi amministrative della procedura autorizzativa: a) il periodo durante il quale gli impianti, le loro connessioni alla rete e, al fine di garantire la stabilità, l’affidabilità e la sicurezza della rete, la relativa infrastruttura di rete necessaria sono costruiti o la loro potenza è riveduta; e b) il periodo relativo alle fasi amministrative necessarie per ammodernamenti significativi della rete richiesti per garantire la stabilità, l’affidabilità e la sicurezza della rete.» ; 6) all’articolo 10 è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia l’, l’, punto 1, paragrafo 1, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 3 bis, l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 6 e l’articolo 8 si applicano fino al 30 giugno 2025.».
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