Art. 1
In vigore dal 18 dic 2023
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:
1)
l'articolo 3 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
«j)
le entità stabilite in Russia precedentemente appartenenti a entità stabilite nell'Unione, o da queste precedentemente controllate, per le quali il governo della Federazione russa, mediante leggi, regolamenti, altri atti normativi o altro intervento di pubbliche autorità, ha disposto il trasferimento obbligatorio della proprietà o del controllo, ovvero le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno tratto o traggono beneficio da siffatto trasferimento, e le persone fisiche che sono state nominate negli organi direttivi di tali entità in Russia senza il consenso delle entità dell'Unione che ne erano in precedenza proprietarie o che in precedenza le controllavano.»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Qualora una delle persone fisiche figuranti nell'elenco di cui all'allegato I deceda nel corso del periodo d'applicazione delle misure restrittive, il Consiglio può mantenere il nome della persona deceduta in tale elenco se il depennamento rischierebbe di compromettere gli obiettivi delle misure restrittive dell'Unione a causa della probabilità che i beni in questione siano altrimenti utilizzati per finanziare la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina o altre che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.»
;
2)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 5 bis
1) In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo essersi accertate che un'autorità giudiziaria o amministrativa di uno Stato membro abbia adottato una decisione, alle condizioni previste dalla legge, volta a privare, nel pubblico interesse, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato I di fondi o risorse economiche appartenenti a, posseduti o controllati da tale persona, entità o organismo, purché l'indennità compensativa versata per tale privazione di fondi o risorse economiche sia congelata.
2) Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1.
Articolo 5 ter
1) In deroga all', le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per la vendita o l'uso di quote o beni di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia elencati nell'allegato I ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), ai fini del pagamento del corrispettivo concordato dalle parti o dell'indennità compensativa stabilita da una autorità giudiziaria o amministrativa o fissata per legge nei casi in cui il governo della Federazione russa ha disposto il trasferimento obbligatorio della proprietà o del controllo. Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
2) Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1.
(*1) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, 28.8.2014, pag.1).»;"
3)
l'articolo 6 ter 3 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 quinquies è sostituito dal paragrafo seguente:
«2 quinquies. In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alla rubrica “Entità”, voci 198,199 e 200 dell'allegato I, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tali entità, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima del 25 febbraio 2023, o, relativamente all'entità di cui alla voce 198 alla rubrica “Entità” dell'allegato I, per transazioni per l'erogazione di fondi da parte della Jewish Claims Conference a beneficiari nella Federazione russa entro il 31 dicembre 2024, indipendentemente da quando le operazioni, i contratti o altri accordi sono stati conclusi.»
;
b)
sono inseriti i seguenti paragrafi:
«5 sexies. In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla rubrica "Entità", voce 270 dell'allegato I, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che:
a)
tale autorizzazione è necessaria per consentire all’entità di cui alla rubrica “Entità”, voce ’270 dell’allegato I di procedere al pagamento dovuto a un'entità stabilita nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o in uno dei paesi partner elencati nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 (*2) del Consiglio ovvero dovuto a un cittadino o a un residente di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di uno dei paesi partner elencati nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014; e
b)
tale pagamento tale pagamento costituisce l'indennizzo o la prestazione concessi a seguito dell'avverarsi di un rischio e non viola l', paragrafo 2, del presente regolamento.
5 septies. In deroga all', le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati a favore delle persone fisiche elencate alle voci 92, 674, 675, 694, 880, 882, 909 e 920 di cui alla rubrica “Persone” dell'allegato I e delle entità elencate alle voci 38 e 39 di cui alla rubrica “Entità” dell'allegato I, dopo aver accertato che:
a)
i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento entro il 30 giugno 2024 dei diritti di proprietà in una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione che appartengono, direttamente o indirettamente, a una di dette persone fisiche o entità; e
b)
il ricavato di tale vendita e trasferimento è congelato.
5 octies In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro, alle condizioni che ritengono appropriate, possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alla rubrica “Entità”, voce numero 333 dell'allegato I, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tale entità, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 20 giunio 2024, a contratti conclusi con tale entità prima del 19 dicembre 2023.»;
(*2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1). ";"
4)
l’articolo 6 septies è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all', le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alla rubrica "Entità", voci 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199, 200, 214, 215, e 270 dell'allegato I, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tali entità, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti.»
;
5)
l'articolo 6 septies è sostituito dal seguente:
«Articolo 6 septies
L' non si applica ai fondi o alle risorse economiche che occorrono per la prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.»;
6)
l'articolo 8 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:
«L'obbligo di cui al primo comma si applica fatte salve le norme nazionali o altre norme applicabili in materia di riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie.
Ai fini del primo comma, le comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti coperte da riservatezza comprendono quelle relative alla consulenza giuridica fornita da altri professionisti certificati autorizzati dal diritto nazionale a rappresentare il cliente nei procedimenti giudiziari, nella misura in cui tale consulenza giuridica sia fornita in relazione a procedimenti giudiziari pendenti o futuri.»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 quinquies. Gli Stati membri designano, entro il 31 ottobre 2024, le e autorità nazionali competenti a individuare e tracciare, se del caso, i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I e situati nella rispettiva giurisdizione, al fine di prevenire o rilevare qualsiasi effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento.»
.
Storico versioni
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