Art. 2 · Frequenza della segnalazione di irregolarità

Art. 2

Frequenza della segnalazione di irregolarità

In vigore dal 18 dic 2023
Frequenza della segnalazione di irregolarità 1.   Entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione iniziale sulle irregolarità di cui all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2024/205. Tuttavia, lo Stato membro interessato segnala senza indugio alla Commissione qualsiasi irregolarità che possa avere ulteriori ripercussioni al di fuori del territorio dello Stato membro. 2.   Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione la relazione di follow-up a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2024/205.
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