Art. 3 · Relazioni

Art. 3

Relazioni

In vigore dal 18 dic 2023
Relazioni 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non segnalano alla Commissione: a) irregolarità riguardanti un contributo del Fondo inferiore a 10 000 EUR; tale deroga non si applica alle irregolarità che sono interconnesse e che comportano un contributo totale del Fondo superiore a 10 000 EUR, anche quando nessuna singola irregolarità supera di per sé tale massimale; b) casi in cui l’irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di una misura sostenuta dal FEG a causa del fallimento non fraudolento dell’operatore economico coinvolto nell’attuazione del FEG; c) casi segnalati spontaneamente dall’operatore economico coinvolto nell’attuazione del FEG all’autorità di gestione o ad altra autorità competente prima del rilevamento da parte di una della due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico; d) casi rilevati e corretti dall’autorità di gestione o da un’altra autorità competente prima dell’inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione unitamente alla relazione finale sull’attuazione del contributo finanziario. Le deroghe di cui alle lettere c) e d) del comma precedente non si applicano ai casi di irregolarità di cui all’, lettera a). 3.   Nella segnalazione iniziale delle irregolarità, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni: a) gli identificativi del caso FEG (codice comune d’identificazione (CCI) e titolo del caso), la misura e l’operazione in questione; b) l’identità delle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte o di altri soggetti che hanno partecipato all’esecuzione dell’irregolarità e il ruolo da essi sostenuto, tranne nei casi in cui tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell’irregolarità medesima; c) il numero di identificazione nazionale delle persone interessate; d) il numero di partita IVA della persona interessata; e) la regione o area in cui l’operazione è stata realizzata, identificate utilizzando informazioni appropriate quali il livello NUTS (nomenclatura delle unità territoriali per la statistica); f) la o le disposizioni, a livello dell’Unione e nazionale, che sono state violate; g) la data e la fonte della prima informazione che lascia presumere che sia stata commessa un’irregolarità; h) le pratiche (modus operandi) utilizzate per commettere l’irregolarità; i) eventualmente, se tale pratica determina un sospetto di frode; j) il modo in cui l’irregolarità è stata scoperta; k) il numero del caso OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), se del caso; l) se del caso, gli Stati membri interessati; m) il periodo o la data in cui è stata commessa l’irregolarità; n) la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all’irregolarità; o) l’importo totale delle spese espresso in termini del contributo dell’Unione e del cofinanziamento nazionale, compresi gli eventuali contributi privati; p) l’importo interessato dall’irregolarità, espresso in termini del contributo dell’Unione e del cofinanziamento nazionale, compresi gli eventuali contributi privati; q) nei casi di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia stato versato all’operatore economico coinvolto nell’attuazione del FEG, l’importo che sarebbe stato pagato indebitamente se l’irregolarità non fosse stata scoperta, espresso in termini del contributo dell’Unione e del cofinanziamento nazionale, compresi gli eventuali contributi privati; r) la natura della spesa irregolare. 4.   Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, del tribunale o di altro organo competente, in conformità della normativa nazionale. 5.   Qualora alcune delle informazioni di cui al paragrafo 3, in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità e al modo in cui è stata individuata, non siano disponibili o debbano essere rettificate o integrate, gli Stati membri forniscono alla Commissione i dati mancanti o rettificati quando presentano relazioni sui provvedimenti adottati successivamente alla segnalazione delle irregolarità. 6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’avvio, la conclusione o la rinuncia a procedimenti o provvedimenti per l’imposizione di misure amministrative o di sanzioni amministrative o penali in relazione alle irregolarità segnalate, nonché l’esito di tali procedimenti o provvedimenti. Riguardo alle irregolarità sanzionate, gli Stati membri indicano anche: a) se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale e i dettagli delle sanzioni; b) se le sanzioni sono comminate in seguito alla violazione del diritto dell’Unione o nazionale; c) se è stata accertata una frode. 7.   Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri forniscono informazioni relative a una specifica irregolarità o a un gruppo specifico di irregolarità.
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