Art. 3 · Modelli per lo scambio di informazioni tra autorità competenti

Art. 3

Modelli per lo scambio di informazioni tra autorità competenti

In vigore dal 15 dic 2023
Modelli per lo scambio di informazioni tra autorità competenti Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA si servono del modello riportato nell’allegato IV del presente regolamento per l’attestazione di cui all’articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2011/61/UE.
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