Art. 3
Notifica delle modifiche delle informazioni comunicate o fornite a norma dell’articolo 33, paragrafi 2, 3 e 6 della direttiva 2011/61/UE
In vigore dal 15 dic 2023
Notifica delle modifiche delle informazioni comunicate o fornite a norma dell’articolo 33, paragrafi 2, 3 e 6 della direttiva 2011/61/UE
1. Il GEFIA notifica alle autorità competenti del proprio Stato membro d’origine qualsiasi modifica delle informazioni di cui agli .
2. Il GEFIA informa le autorità competenti del proprio Stato membro d’origine in merito alla cessazione programmata dell’attività di una succursale stabilita in un altro Stato membro e fornisce a tali autorità competenti tutti gli elementi seguenti:
a)
il nome, l’indirizzo e-mail e il numero di telefono della persona o delle persone che saranno responsabili del processo di cessazione del funzionamento della succursale;
b)
il calendario della cessazione programmata;
c)
i dati e le procedure proposte di cessazione delle attività, con indicazione dettagliata del modo in cui saranno tutelati gli interessi degli investitori nonché delle modalità di soluzione dei reclami e di estinzione di eventuali debiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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