Art. 4 · Notifica di qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma dell’articolo 17, paragrafi 1, 2, 3, 8 e 9, dell’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 4, e dell’articolo 20, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2009/65/CE

Art. 4

Notifica di qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma dell’articolo 17, paragrafi 1, 2, 3, 8 e 9, dell’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 4, e dell’articolo 20, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2009/65/CE

In vigore dal 15 dic 2023
Notifica di qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma dell’articolo 17, paragrafi 1, 2, 3, 8 e 9, dell’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 4, e dell’articolo 20, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2009/65/CE 1.   Le società di gestione informano le autorità competenti interessate in merito a qualsiasi modifica delle informazioni di cui agli articoli da 1 a 3. 2.   Le società di gestione informano le autorità competenti interessate in merito alla cessazione programmata dell’attività di una succursale stabilita in un altro Stato membro e forniscono a tali autorità competenti tutte le informazioni seguenti: a) il nome, l’indirizzo e-mail e il numero di telefono della persona o delle persone che saranno responsabili del processo di cessazione dell’attività della succursale; b) il calendario della cessazione programmata; c) i dati e i processi proposti di cessazione delle attività, con indicazione dettagliata del modo in cui saranno tutelati gli interessi degli investitori nonché delle modalità di soluzione dei reclami e di estinzione di eventuali debiti.
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