Art. 1 · Informazioni da fornire a norma dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/65/CE

Art. 1

Informazioni da fornire a norma dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/65/CE

In vigore dal 15 dic 2023
Informazioni da fornire a norma dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/65/CE 1.   Le informazioni che le società di gestione sono tenute a fornire a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE contengono tutti gli elementi seguenti: a) il nome, l’indirizzo, il LEI e gli estremi della società di gestione; b) il nome e gli estremi del servizio o del punto di contatto presso la società di gestione responsabile dello scambio di informazioni con l’autorità competente dello Stato membro d’origine della società di gestione. 2.   La descrizione delle attività e dei servizi da includere nel programma di attività che le società di gestione sono tenute a comunicare a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/65/CE contiene tutti gli elementi seguenti: a) le attività e i servizi particolari di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/65/CE che saranno prestati nello Stato membro ospitante; b) l’eventuale appartenenza della società di gestione a un gruppo; c) una spiegazione del modo in cui la succursale contribuirà alla strategia della società di gestione o del gruppo della società di gestione; d) una descrizione della strategia aziendale della succursale; e) previsioni della succursale su profitti e perdite e sui flussi di cassa per i primi 36 mesi. 3.   La descrizione della struttura organizzativa della succursale da includere nel programma di attività che le società di gestione sono tenute a comunicare a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/65/CE contiene tutti gli elementi seguenti: a) le linee gerarchiche a livello funzionale, geografico e giuridico; b) una descrizione del modo in cui la succursale si inserisce nella struttura interna della società di gestione o, se la società di gestione appartiene a un gruppo, il modo in cui si inserisce nella struttura interna del gruppo, compresi i dettagli sull’eventuale unità operativa istituita a livello della succursale e un’indicazione delle risorse umane assegnate alla succursale; c) le regole sulla cui base la succursale riferisce alla società di gestione; d) una descrizione del processo di misurazione e gestione del rischio approntato dalla società di gestione a livello di succursale in base agli articoli da 40 a 43 della direttiva 2010/43/UE della Commissione (5); e) una descrizione delle procedure e dei meccanismi adottati a norma dell’articolo 15 della direttiva 2009/65/CE; f) una sintesi dei sistemi e dei controlli approntati dalla società di gestione a livello di succursale, comprendente tutti gli elementi seguenti: i) le procedure approntate e le risorse umane e materiali assegnate ai fini del rispetto delle regole stabilite dallo Stato membro ospitante della società di gestione a norma dell’articolo 14 della direttiva 2009/65/CE; ii) le procedure approntate e le risorse umane e materiali assegnate ai fini del rispetto degli obblighi di contrasto a riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); iii) i controlli effettuati sulle modalità di delega riguardo alle attività svolte dalla succursale nello Stato membro ospitante. 4.   Le informazioni circa le persone responsabili della gestione della succursale che le società di gestione sono tenute a fornire a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/65/CE contengono il nome, la posizione, l’indirizzo e-mail e il numero di telefono delle persone fisiche che svolgono funzioni fondamentali in una posizione direttiva in rapporto alla succursale.
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