Art. 4
Trasmissione delle notifiche tra autorità competenti
In vigore dal 15 dic 2023
Trasmissione delle notifiche tra autorità competenti
1. Ciascuna autorità competente designa un punto di contatto unico per la comunicazione e la trasmissione delle informazioni e dei documenti di cui all’. Ciascuna autorità competente comunica a tutte le altre autorità competenti gli estremi del punto di contatto e qualsiasi sua modifica.
2. Ciascuna autorità competente provvede a che l’indirizzo di posta elettronica o altro canale di comunicazione indicato per la ricezione delle notifiche sia monitorato ogni giorno lavorativo.
3. Ciascuna autorità competente trasmette al punto di contatto di cui al paragrafo 1 le informazioni e i documenti di cui all’ per posta elettronica o, se sono scelti altri canali di comunicazione, in formato leggibile meccanicamente.
4. La comunicazione e la trasmissione delle informazioni e della documentazione di cui all’articolo 17, paragrafo 3, primo comma, all’articolo 18, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, e all’articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE non si considerano avvenute nei casi seguenti:
a)
le informazioni o la documentazione di cui si era richiesta la comunicazione o trasmissione sono assenti, incomplete o in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 3;
b)
le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o dell’OICVM non si sono avvalse del punto di contatto designato a norma del paragrafo 1 dall’autorità competente dello Stato membro ospitante dell’OICVM o della società di gestione;
c)
le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o dell’OICVM non hanno trasmesso le informazioni e la documentazione complete a seguito di un guasto tecnico del loro sistema elettronico.
5. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o dell’OICVM notificano alla società di gestione la trasmissione delle informazioni o della documentazione complete di cui all’articolo 17, paragrafo 3, primo comma, all’articolo 18, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, e all’articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE solo dopo averne appurato l’effettiva trasmissione all’autorità competente ricevente.
6. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o dell’OICVM che sono state informate o sono venute a conoscenza della mancata trasmissione delle informazioni o della documentazione complete di cui all’articolo 17, paragrafo 3, primo comma, all’articolo 18, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, e all’articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE procedono immediatamente a trasmetterle.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:910:oj#art-4