Art. 15
Conclusioni dell'autorità di rilascio dell'omologazione
In vigore dal 15 dic 2023
Conclusioni dell'autorità di rilascio dell'omologazione
1. Se i risultati della verifica in servizio indicano che non vi sono deviazioni dei valori delle emissioni di CO2, l'autorità di rilascio dell'omologazione giunge a una conclusione in tal senso e la allega al verbale di prova.
2. Se i risultati della verifica in servizio indicano l'esistenza di una deviazione dei valori delle emissioni di CO2, il costruttore può contestarli entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione del verbale di prova, presentando dati che dimostrino la corrispondenza tra i valori delle emissioni di CO2 registrati nei certificati di conformità e i valori risultanti dalla verifica in servizio.
In assenza di riscontro, si considera che il costruttore abbia accettato i risultati della verifica in servizio.
3. Tenendo conto delle informazioni fornite dal costruttore a norma del paragrafo 2, l'autorità di rilascio dell'omologazione conclude se la verifica in servizio abbia individuato una mancata corrispondenza tra i valori delle emissioni di CO2 della verifica in servizio e i valori registrati nei certificati di conformità o se siano presenti strategie artificiali.
L'autorità di rilascio dell'omologazione trasmette la sua conclusione al costruttore interessato e alla Commissione al più tardi 40 giorni lavorativi dopo aver informato il costruttore a norma del paragrafo 2.
4. Le conclusioni dell'autorità di rilascio dell'omologazione menzionate al paragrafo 3 comprendono almeno gli elementi seguenti:
(a)
se l'autorità di rilascio dell'omologazione constata che non vi è mancanza di corrispondenza tra i valori delle emissioni di CO2 in questione o non può stabilire la presenza di strategie artificiali:
(i)
la famiglia di verifica in servizio, le famiglie di interpolazione dei veicoli e, se le conclusioni si basano sui risultati delle prove di resistenza all'avanzamento, la famiglia di resistenza all'avanzamento interessata;
(ii)
i motivi che inducono a concludere che le deviazioni riscontrate in seguito alla verifica in servizio non si traducono in una mancanza di corrispondenza.
(b)
se l'autorità di rilascio dell'omologazione rileva una mancanza di corrispondenza tra i valori delle emissioni di CO2 in questione o la presenza di strategie artificiali:
(i)
la famiglia di verifica in servizio, le famiglie di interpolazione dei veicoli e, se le conclusioni si basano sui risultati delle prove di resistenza all'avanzamento, la famiglia di resistenza all'avanzamento interessata;
(ii)
l'entità della deviazione dei valori delle emissioni di CO2;
(iii)
ove applicabile, le strategie artificiali individuate.
5. Prima del 1o marzo di ogni anno civile, l'autorità di rilascio dell'omologazione pubblica una sintesi delle verifiche in servizio eseguite nell'anno civile precedente e delle conclusioni pubblicate in tale anno, in conformità dei paragrafi 1 e 3, usando il formato stabilito nell'allegato VI. Per le prove di verifica in servizio in merito alle quali non è stata raggiunta alcuna conclusione prima della pubblicazione della sintesi, la conclusione è riportata nella sintesi annuale successiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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