Art. 12 · Condizioni di prova per le prove delle strategie artificiali

Art. 12

Condizioni di prova per le prove delle strategie artificiali

In vigore dal 15 dic 2023
Condizioni di prova per le prove delle strategie artificiali L'autorità di rilascio dell'omologazione verifica la presenza di strategie artificiali nel veicolo di prova selezionato a norma dell' mediante le prove seguenti: (a) una prova del dinamometro a rulli; (b) una prova del dinamometro a rulli di cui all'allegato B6 del regolamento ONU n. 154 con le fasi di prova eseguite in un ordine diverso, o qualsiasi altra prova per cui le condizioni di svolgimento non comportano un cambiamento significativo della risposta fisica del veicolo e/o di qualsiasi suo sottosistema in assenza di strategie artificiali; (c) una prova delle emissioni di guida reali su strada come stabilito all'allegato IIIA del regolamento (UE) 2017/1151 o qualsiasi altra prova su strada che possa indicare se è presente una strategia artificiale; (d) una prova del dinamometro a rulli volta a replicare la prova su strada eseguita conformemente alla lettera c).
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