Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 dic 2023
1.   Un aiuto dell’Unione di un importo totale di 43 082 500 EUR è messo a disposizione della Grecia e un aiuto dell’Unione di un importo totale di 8 585 500 EUR è messo a disposizione della Slovenia per fornire un sostegno eccezionale agli agricoltori alle condizioni stabilite nel presente regolamento. 2.   La Grecia e la Slovenia utilizzano gli importi di cui al paragrafo 1 per misure volte a compensare gli agricoltori più colpiti per le perdite economiche che incidono sulla loro redditività. 3.   Le misure sono adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengono conto delle perdite economiche subite dagli agricoltori colpiti e garantiscono che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza. 4.   Grecia e Slovenia garantiscono che, quando gli agricoltori non sono i beneficiari diretti dell’aiuto dell’Unione, il vantaggio economico di tale aiuto è integralmente trasferito su di loro. 5.   Le spese sostenute da Grecia e Slovenia di cui al paragrafo 1 in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 2 sono ammissibili all’aiuto dell’Unione solo se tali pagamenti sono effettuati entro il 31 maggio 2024. 6.   Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. 7.   Grecia e Slovenia possono concedere un sostegno supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione del paragrafo 2, fino a un massimo del 200 % degli importi corrispondenti stabiliti al paragrafo 1, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza o sovracompensazioni. 8.   Al fine di evitare sovracompensazioni, nell’erogare il sostegno a norma del presente regolamento, Grecia e Slovenia tengono conto del sostegno concesso nell’ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche in questione.
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