Art. 8 · Miscelatura di partite di luppolo e di prodotti derivati dal luppolo

Art. 8

Miscelatura di partite di luppolo e di prodotti derivati dal luppolo

In vigore dal 14 dic 2023
Miscelatura di partite di luppolo e di prodotti derivati dal luppolo 1.   I prodotti miscelati del settore del luppolo possono essere certificati soltanto se miscelati sotto controllo ufficiale nei centri di certificazione. 2.   Quando il luppolo in coni viene miscelato per essere utilizzato come tale o trasformato in un prodotto derivato dal luppolo, ciascuna delle partite utilizzate per la miscela soddisfa i requisiti minimi di qualità stabiliti all’allegato I. Il luppolo in coni destinato a essere utilizzato come tale può essere miscelato solo con luppolo in coni della stessa varietà, della stessa zona di produzione e dello stesso anno di raccolta. 3.   Per la fabbricazione di prodotti derivati dal luppolo si può procedere alla miscelatura di prodotti certificati derivati dal luppolo ottenuti da luppolo certificato dello stesso anno di raccolta, ma di varietà e/o zone di produzione diverse, purché nel certificato che accompagna il prodotto ottenuto siano indicati: a) le varietà utilizzate, le zone di produzione del luppolo e l’anno di raccolta; b) la percentuale in peso di ciascuna varietà che compone la miscela; se per la fabbricazione di prodotti derivati dal luppolo sono utilizzati prodotti derivati dal luppolo insieme a luppolo in coni o se sono utilizzati diversi prodotti derivati dal luppolo, la percentuale di ciascuna varietà è basata sul peso del luppolo in coni utilizzato per la preparazione dei prodotti di partenza; c) i numeri di riferimento dei certificati relativi al luppolo e ai prodotti derivati utilizzati.
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