Art. 5
Requisiti comuni di certificazione per il luppolo e i prodotti derivati dal luppolo
In vigore dal 14 dic 2023
Requisiti comuni di certificazione per il luppolo e i prodotti derivati dal luppolo
1. Alla partita di luppolo non preparato originario viene assegnato un numero di identificazione prima della preparazione. Tale numero deve figurare nel certificato relativo al luppolo preparato.
2. I prodotti derivati dal luppolo prodotti con luppolo non preparato certificato possono essere certificati soltanto se la preparazione è avvenuta in un circuito operativo chiuso.
3. Ad eccezione dell’estratto a caldo a base di luppolo e dello sciroppo di glucosio per la standardizzazione degli estratti di luppolo, solo il luppolo certificato e i prodotti certificati derivati dal luppolo possono entrare nel circuito operativo chiuso. Essi entrano nel circuito esclusivamente nello stato in cui sono stati certificati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:601:oj#art-5