Art. 11 · Riconoscimento e controllo dei centri di certificazione

Art. 11

Riconoscimento e controllo dei centri di certificazione

In vigore dal 14 dic 2023
Riconoscimento e controllo dei centri di certificazione 1.   L’autorità di certificazione competente riconosce i centri di certificazione, dotati di personalità giuridica o aventi capacità giuridica sufficiente per essere soggetto di diritti e di obblighi ai sensi della legislazione nazionale, e provvede affinché tali centri dispongano di strutture adeguate allo svolgimento delle necessarie attività analitiche, statistiche, di campionamento e di registrazione dei dati. 2.   In base a un’analisi dei rischi, almeno una volta per anno civile, l’autorità di certificazione competente esegue controlli casuali in loco presso i centri di certificazione onde verificare l’osservanza delle disposizioni del paragrafo 1. L’efficacia dei parametri utilizzati per l’analisi dei rischi negli anni precedenti è valutata su base annua.
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