Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 14 dic 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «modulo di interfaccia delle dichiarazioni»: un componente middleware dell’MNSW di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1239; (2) «mittente»: un dichiarante o un fornitore di servizi di dati che gestisce il sistema informatico che invia messaggi elettronici all’MNSW o li riceve attraverso il modulo di interfaccia delle dichiarazioni; (3) «formalità»: la formalità quale definita all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2023/204 della Commissione (5); (4) «AS4»: un protocollo di messaggistica basato su servizi web per lo scambio sicuro di messaggi tra due parti; (5) «messaggio»: una rappresentazione digitale delle formalità o dei messaggi di risposta utilizzati per lo scambio tra il mittente e l’MNSW; (6) «punto di accesso AS4»: un software operativo per server, compatibile con il protocollo di messaggistica AS4 e con i requisiti del modulo di interfaccia delle dichiarazioni, che consente di inviare e ricevere informazioni per conto di un mittente da e verso il modulo di interfaccia delle dichiarazioni; (7) «nucleo MNSW»: un componente tecnico dell’MNSW con cui è integrato il modulo di interfaccia delle dichiarazioni; (8) «convalida della sintassi»: il processo volto a verificare se un messaggio elettronico non presenta errori di programmazione, strutturali o stilistici; (9) «convalida semantica»: un processo tramite il quale è verificata la conformità dei dati alle norme specifiche in materia di dati nell’ambito di una formalità; (10) «guida all’implementazione dei messaggi»: una specifica funzionale che stabilisce le norme e i messaggi che saranno scambiati tra mittenti e MNSW attraverso il modulo di interfaccia delle dichiarazioni; (11) «registrazione»: un processo mediante il quale una persona fisica o giuridica si identifica e crea un account presso l’autorità di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1239; (12) «identificazione»: l’identificazione elettronica quale definita all’, punto 1, del regolamento (UE) n. 910/2014; (13) «mezzi di identificazione elettronica»: un’identificazione elettronica quale definita all’, punto 2, del regolamento (UE) n. 910/2014; (14) «autenticazione»: un’autenticazione quale definita all’, punto 5, del regolamento (UE) n. 910/2014; (15) «certificato»: un certificato qualificato di sigillo elettronico definito all’, punto 30, del regolamento (UE) n. 910/2014, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato quale definito all’, punto 20, del regolamento (UE) n. 910/2014; (16) «codice EORI»: un codice di identificazione quale definito all’, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (6); (17) «sistema EMSWe per la gestione del registro e dell’accesso degli utenti»: un sistema gestito dalla Commissione che comprende un registro centrale e un servizio centrale di autenticazione e garantisce il riconoscimento reciproco dei mezzi di identificazione elettronica e dell’autenticazione per lo scambio transfrontaliero sicuro di dati tra mittenti e MNSW attraverso il modulo di interfaccia delle dichiarazioni; (18) «registro centrale»: un registro gestito dalla Commissione che contiene i dati di registrazione dei mittenti forniti dagli Stati membri allo scopo di facilitare l’autenticazione dei mittenti; (19) «registro nazionale»: un registro gestito da uno Stato membro che contiene i dati di registrazione dei mittenti e che può essere utilizzato per facilitare l’autenticazione dei mittenti, se conforme ai requisiti del servizio centrale di autenticazione; (20) «servizio centrale di autenticazione»: un servizio gestito dalla Commissione che autentica i mittenti che utilizzano il modulo di interfaccia delle dichiarazioni; (21) «servizio nazionale di autenticazione»: un servizio gestito da uno Stato membro che può essere utilizzato per autenticare i mittenti che utilizzano il modulo di interfaccia delle dichiarazioni.
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