Art. 1
Definizioni
In vigore dal 14 dic 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«modulo di interfaccia delle dichiarazioni»: un componente middleware dell’MNSW di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1239;
(2)
«mittente»: un dichiarante o un fornitore di servizi di dati che gestisce il sistema informatico che invia messaggi elettronici all’MNSW o li riceve attraverso il modulo di interfaccia delle dichiarazioni;
(3)
«formalità»: la formalità quale definita all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2023/204 della Commissione (5);
(4)
«AS4»: un protocollo di messaggistica basato su servizi web per lo scambio sicuro di messaggi tra due parti;
(5)
«messaggio»: una rappresentazione digitale delle formalità o dei messaggi di risposta utilizzati per lo scambio tra il mittente e l’MNSW;
(6)
«punto di accesso AS4»: un software operativo per server, compatibile con il protocollo di messaggistica AS4 e con i requisiti del modulo di interfaccia delle dichiarazioni, che consente di inviare e ricevere informazioni per conto di un mittente da e verso il modulo di interfaccia delle dichiarazioni;
(7)
«nucleo MNSW»: un componente tecnico dell’MNSW con cui è integrato il modulo di interfaccia delle dichiarazioni;
(8)
«convalida della sintassi»: il processo volto a verificare se un messaggio elettronico non presenta errori di programmazione, strutturali o stilistici;
(9)
«convalida semantica»: un processo tramite il quale è verificata la conformità dei dati alle norme specifiche in materia di dati nell’ambito di una formalità;
(10)
«guida all’implementazione dei messaggi»: una specifica funzionale che stabilisce le norme e i messaggi che saranno scambiati tra mittenti e MNSW attraverso il modulo di interfaccia delle dichiarazioni;
(11)
«registrazione»: un processo mediante il quale una persona fisica o giuridica si identifica e crea un account presso l’autorità di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1239;
(12)
«identificazione»: l’identificazione elettronica quale definita all’, punto 1, del regolamento (UE) n. 910/2014;
(13)
«mezzi di identificazione elettronica»: un’identificazione elettronica quale definita all’, punto 2, del regolamento (UE) n. 910/2014;
(14)
«autenticazione»: un’autenticazione quale definita all’, punto 5, del regolamento (UE) n. 910/2014;
(15)
«certificato»: un certificato qualificato di sigillo elettronico definito all’, punto 30, del regolamento (UE) n. 910/2014, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato quale definito all’, punto 20, del regolamento (UE) n. 910/2014;
(16)
«codice EORI»: un codice di identificazione quale definito all’, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (6);
(17)
«sistema EMSWe per la gestione del registro e dell’accesso degli utenti»: un sistema gestito dalla Commissione che comprende un registro centrale e un servizio centrale di autenticazione e garantisce il riconoscimento reciproco dei mezzi di identificazione elettronica e dell’autenticazione per lo scambio transfrontaliero sicuro di dati tra mittenti e MNSW attraverso il modulo di interfaccia delle dichiarazioni;
(18)
«registro centrale»: un registro gestito dalla Commissione che contiene i dati di registrazione dei mittenti forniti dagli Stati membri allo scopo di facilitare l’autenticazione dei mittenti;
(19)
«registro nazionale»: un registro gestito da uno Stato membro che contiene i dati di registrazione dei mittenti e che può essere utilizzato per facilitare l’autenticazione dei mittenti, se conforme ai requisiti del servizio centrale di autenticazione;
(20)
«servizio centrale di autenticazione»: un servizio gestito dalla Commissione che autentica i mittenti che utilizzano il modulo di interfaccia delle dichiarazioni;
(21)
«servizio nazionale di autenticazione»: un servizio gestito da uno Stato membro che può essere utilizzato per autenticare i mittenti che utilizzano il modulo di interfaccia delle dichiarazioni.
Storico versioni
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