Art. 5
Criteri per la fissazione del livello dei fattori di attivazione di cui all’articolo 26 quater , paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402
In vigore dal 13 dic 2023
Criteri per la fissazione del livello dei fattori di attivazione di cui all’articolo 26 quater
, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402
Le parti dell’accordo sulla protezione del credito fissano le soglie per i fattori di attivazione basati sulla performance di cui all’articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402 a un livello che garantisce che tutti i criteri seguenti siano soddisfatti:
a)
i fattori di attivazione sono attivati prima che i segmenti che forniscono la protezione del credito siano stati ammortizzati in misura tale da non potere assorbire perdite significative che si manifestano nell’ultima parte della durata dell’operazione;
b)
per quanto riguarda i fattori di attivazione retrospettivi, l’efficacia di tali fattori di attivazione è stata sottoposta a prove in uno scenario di distribuzione delle perdite concentrate alla fine del periodo;
c)
se il cedente applica la parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 per determinare i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni verso la cartolarizzazione, sia il calcolo delle perdite attese nel corso dell’intera durata, sia le ipotesi da formulare sulla base di uno scenario di distribuzione delle perdite concentrate alla fine del periodo sono conformi a quelle utilizzate per la valutazione del trasferimento significativo ed equivalente del rischio a norma dell’articolo 245 di detto regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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