Art. 3 · Specificazione dell’applicazione del fattore di attivazione retrospettivo addizionale di cui all’articolo 26 quater , paragrafo 5, terzo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402

Art. 3

Specificazione dell’applicazione del fattore di attivazione retrospettivo addizionale di cui all’articolo 26 quater , paragrafo 5, terzo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402

In vigore dal 13 dic 2023
Specificazione dell’applicazione del fattore di attivazione retrospettivo addizionale di cui all’articolo 26 quater , paragrafo 5, terzo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 1.   Le parti dell’accordo sulla protezione del credito fissano una soglia per la percentuale della riduzione del punto di distacco del segmento protetto con il rango più senior, calcolato conformemente all’articolo 256, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), al livello di tale segmento alla data di conclusione dell’operazione o, se la cartolarizzazione comprende un periodo predefinito durante il quale è costituito il portafoglio di esposizioni cartolarizzate, alla fine del periodo predefinito di costituzione. 2.   Il fattore di attivazione retrospettivo addizionale di cui all’articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 si attua in qualsiasi momento dopo la data di conclusione dell’operazione se la diminuzione del punto di distacco supera la soglia determinata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.
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