Art. 9
Modifica del regolamento (UE) n. 1286/2014
In vigore dal 13 dic 2023
Modifica del regolamento (UE) n. 1286/2014
Nel regolamento (UE) n. 1286/2014 è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 29 bis
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
1. A decorrere dal 10 gennaio 2028, quando rende pubblico il documento contenente le informazioni chiave di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, l'ideatore di PRIIP trasmette tale documento contenente le informazioni chiave contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderlo accessibile tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9).
Tale documento contenente le informazioni chiave soddisfa i requisiti seguenti:
a)
è trasmesso in un formato per dati estraibili ai sensi dell', punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell', punto 4, di tale regolamento;
b)
è corredato dei metadati seguenti:
i)
tutte le denominazioni dell'ideatore di PRIIP a cui le informazioni fanno riferimento;
ii)
per le persone giuridiche, l'identificativo della persona giuridica dell'ideatore di PRIIP, come specificato ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
iii)
per le persone giuridiche, le dimensioni dell'ideatore di PRIIP per categoria, come specificate ai sensi dell', paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
iv)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all', paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
v)
un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli ideatori di PRIIP che sono persone giuridiche ottengono un identificativo della persona giuridica.
3. Entro il 9 gennaio 2028, al fine di rendere il documento contenente le informazioni chiave di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibile tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA.
4. A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 29, paragrafo 1, del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente ai sensi dell', punto 8, del regolamento.
Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
a)
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell', punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
tutte le denominazioni dell'ideatore di PRIIP a cui le informazioni fanno riferimento;
ii)
se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ideatore di PRIIP, come specificato ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
iii)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all', paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
iv)
un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.
5. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, le autorità europee di vigilanza, attraverso il comitato congiunto, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:
a)
eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
b)
la strutturazione dei dati nelle informazioni;
c)
per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.
Ai fini della lettera c), le autorità europee di vigilanza valutano i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettuano adeguate verifiche sul campo a tale fine.
Le autorità europee di vigilanza presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010, all' del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all' del regolamento (UE) n. 1095/2010.
6. Se necessario, le autorità europee di vigilanza, attraverso il comitato congiunto, adottano orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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