Art. 6
Modifica del regolamento (UE) n. 537/2014
In vigore dal 13 dic 2023
Modifica del regolamento (UE) n. 537/2014
Nel regolamento (UE) n. 537/2014 è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 13 bis
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui all' del presente regolamento, il revisore legale o l'impresa di revisione trasmette tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6).
Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
a)
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell', punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell', punto 4, di tale regolamento;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
tutti i nomi o tutte le denominazioni del revisore legale o dell'impresa di revisione a cui le informazioni fanno riferimento;
ii)
per le persone giuridiche, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di revisione, come specificato ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
iii)
per le persone giuridiche, le dimensioni dell'impresa di revisione per categoria, come specificate ai sensi dell', paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
iv)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all', paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
v)
un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), le imprese di revisione che sono persone giuridiche ottengono un identificativo della persona giuridica.
3. Entro il 9 gennaio 2030 al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno uno degli organismi di raccolta ai sensi dell', punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'AESFEM.
4. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, sono conferiti alla Commissione poteri di esecuzione, in seguito a consultazione del CEAOB, al fine di specificare:
a)
eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
b)
la strutturazione dei dati nelle informazioni;
c)
per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.
Ai fini della lettera c), la Commissione valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2023:2869:oj#art-6