Art. 19 · Modifica del regolamento (UE) 2023/2631

Art. 19

Modifica del regolamento (UE) 2023/2631

In vigore dal 13 dic 2023
Modifica del regolamento (UE) 2023/2631 Nel regolamento (UE) 2023/2631 è inserito l’articolo seguente: «Articolo 15 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo 1.   A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rende pubbliche: a) la scheda informativa, la revisione pre-emissione relativa alla scheda informativa, le relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi, la revisione post-emissione relativa a una o più relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi, la relazione sull'impatto, la revisione della relazione sull'impatto di cui all'; b) l'informativa pre-emissione di cui all' e l'informativa periodica post-emissione di cui all'articolo 21, l'emittente trasmette tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui ai paragrafi 3 o 4 del presente articolo con lo scopo di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*19). Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell', punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell', punto 4, del regolamento (UE) 2023/2859; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento; ii) l'identificativo della persona giuridica dell'emittente, come specificato ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) le dimensioni dell'emittente per categoria, come specificate ai sensi dell', paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento; iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all', paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 2.   Ai fini del paragrafo 1, secondo comma, lettera b), punto ii), l'emittente ottiene un identificativo della persona giuridica. 3.   Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA. 4.   Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA. 5.   Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare: a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni; b) la strutturazione dei dati nelle informazioni; c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato. Ai fini della lettera c), l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo. L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all' del regolamento (UE) n. 1095/2010. 6.   Se necessario, l'ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.
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