Art. 17 · Modifica del regolamento (UE) 2019/2088

Art. 17

Modifica del regolamento (UE) 2019/2088

In vigore dal 13 dic 2023
Modifica del regolamento (UE) 2019/2088 Nel regolamento (UE) 2019/2088 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 18 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo 1.   A decorrere dal 10 gennaio 2028, quando rendono pubbliche informazioni di cui all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafi 1, 3, 4 e 5, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, del presente regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*17). Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell', punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell', punto 4, di tale regolamento; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni del partecipante ai mercati finanziari o del consulente finanziario a cui le informazioni fanno riferimento; ii) per le persone giuridiche, l'identificativo della persona giuridica del partecipante ai mercati finanziari o del consulente finanziario, come specificato ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) per le persone giuridiche, le dimensioni del partecipante ai mercati finanziari o del consulente finanziario, per categoria, come specificate ai sensi dell', paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento; iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all', paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari che sono persone giuridiche ottengono un identificativo della persona giuridica. 3.   Entro il 9 gennaio 2028, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA. 4.   Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, le autorità europee di vigilanza, attraverso il comitato congiunto, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare: a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni; b) la strutturazione dei dati nelle informazioni; c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato. Ai fini della lettera c), le autorità europee di vigilanza valutano i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettuano adeguate verifiche sul campo a tale fine. Le autorità europee di vigilanza presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010, all' del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all' del regolamento (UE) n. 1095/2010. 5.   Se necessario, le autorità europee di vigilanza, attraverso il comitato congiunto, adottano orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 4, primo comma, lettera a), siano corretti.
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