Art. 16 · Modifica del regolamento (UE) 2019/2033

Art. 16

Modifica del regolamento (UE) 2019/2033

In vigore dal 13 dic 2023
Modifica del regolamento (UE) 2019/2033 Nel regolamento (UE) 2019/2033 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 46 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo 1.   A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui alla parte sei del presente regolamento, le imprese di investimento trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*16). Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell', punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell', punto 4, di tale regolamento; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni dell'impresa di investimento a cui le informazioni fanno riferimento; ii) l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, come specificato ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) le dimensioni dell'impresa di investimento per categoria, come specificate ai sensi dell', paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento; iv) il tipo di informazioni come classificate ai sensi dell', paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), le imprese di investimento ottengono un identificativo della persona giuridica. 3.   Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ABE. 4.   Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare: a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni; b) la strutturazione dei dati nelle informazioni; c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato. Ai fini della lettera c), l'ABE valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo a tale fine. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010. 5.   Se necessario, l'ABE adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 4, primo comma, lettera a), siano corretti.
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