Art. 15 · Modifica del regolamento (UE) 2019/1238

Art. 15

Modifica del regolamento (UE) 2019/1238

In vigore dal 13 dic 2023
Modifica del regolamento (UE) 2019/1238 Nel regolamento (UE) 2019/1238 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 70 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo 1.   A decorrere dal 10 gennaio 2028, quando rende pubbliche informazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, il fornitore di PEPP trasmette tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*15). Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell', punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell', punto 4, di tale regolamento; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni del fornitore di PEPP a cui le informazioni fanno riferimento; ii) l'identificativo della persona giuridica del fornitore di PEPP, come specificato ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) le dimensioni del fornitore di PEPP per categoria, come specificate ai sensi dell', paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento; iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all', paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; v) un'indicazione del fatto che le informazioni contengono dati personali. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i fornitori di PEPP ottengono un identificativo della persona giuridica. 3.   Entro 9 gennaio 2028, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA. 4.   A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 65, paragrafo 6, del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'EIOPA. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell', punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni del fornitore di PEPP a cui le informazioni fanno riferimento; ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fornitore di PEPP, come specificato ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all', paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; iv) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali. 5.   A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 4, e all'articolo 69, paragrafi 1 e 4, del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'autorità competente. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell', punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni del fornitore di PEPP a cui le informazioni fanno riferimento; ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fornitore di PEPP, come specificato ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all', paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; iv) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali. 6.   Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare: a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni; b) la strutturazione dei dati nelle informazioni; c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato. Ai fini della lettera c), l'EIOPA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo a tale fine. L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all' del regolamento (UE) n. 1094/2010. 7.   Se necessario, l'EIOPA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 6, primo comma, lettera a), siano corretti.
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