Art. 14
Modifica del regolamento (UE) 2017/1131
In vigore dal 13 dic 2023
Modifica del regolamento (UE) 2017/1131
Nel regolamento (UE) 2017/1131 è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 37 bis
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all', paragrafo 7, del presente regolamento sono accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*14). A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, di tale regolamento è l'ESMA. L'ESMA trae tali dati dalle informazioni notificate dalle autorità competenti conformemente all', paragrafo 6, del presente regolamento ai fini dell'istituzione del registro pubblico centrale di cui all', paragrafo 7, del presente regolamento.
Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
a)
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell', punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
tutte le denominazioni del fondo a cui le informazioni fanno riferimento;
ii)
se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fondo, come specificato ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
iii)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all', paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
iv)
un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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