Art. 10 · Modifica del regolamento (UE) 2015/760

Art. 10

Modifica del regolamento (UE) 2015/760

In vigore dal 13 dic 2023
Modifica del regolamento (UE) 2015/760 Nel regolamento (UE) 2015/760 è inserito il seguente articolo: «Articolo 25 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo A decorrere dal 10 gennaio 2030 le informazioni di cui all', paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento sono rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito ai sensi del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10). A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, di tale regolamento è l'ESMA. L'ESMA trae tali informazioni dalle informazioni notificate dall'autorità competente dell'ELTIF conformemente all', paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento ai fini dell'istituzione del registro pubblico centrale di cui all', paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell', punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni dell'ELTIF autorizzato a cui le informazioni fanno riferimento; ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ELTIF autorizzato, come specificato ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all', paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; iv) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.
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