Art. 1 · Modifiche del regolamento (CE) n. 1060/2009

Art. 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1060/2009

In vigore dal 13 dic 2023
Modifiche del regolamento (CE) n. 1060/2009 Il regolamento (CE) n. 1060/2009 è così modificato: 1) all'articolo 11 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L'AESFEM pubblica su un sito Internet (“piattaforma europea di rating”) i singoli rating che le sono presentati ai sensi del paragrafo 1. Il registro centrale di cui all', paragrafo 2, è incorporato nella piattaforma europea di rating. Il punto di accesso unico europeo (ESAP) istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) può svolgere le funzioni della piattaforma europea di rating. (*1)  Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).»;" 2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 13 bis Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP) 1.   A decorrere dal 10 gennaio 2028, quando rendono pubbliche informazioni di cui all', paragrafi 1, 6 e 7, all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 3, all', paragrafi 1 e 4, all', paragrafo 1, e all', del presente regolamento, le agenzie di rating del credito trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite l'ESAP. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell', punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell', punto 4, di tale regolamento; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni dell’agenzia di rating del credito a cui si riferiscono le informazioni; ii) l'identificativo della persona giuridica dell’agenzia di rating del credito, come specificato ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) le dimensioni dell'agenzia di rating del credito per categoria, come specificate ai sensi dell', paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento; iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all', paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. vi) il paese della sede legale dell’agenzia di rating del credito a cui si riferiscono le informazioni; vii) il settore o i settori industriali delle attività economiche dell’agenzia di rating del credito a cui si riferiscono le informazioni, come specificato a norma dell', paragrafo 4, lettera e), di tale regolamento. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), le agenzie di rating del credito ottengono un identificativo di persona giuridica. 3.   Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'AESFEM. 4.   A decorrere dal 10 gennaio 2028, le informazioni di cui all', paragrafo 3, all'articolo 8 quinquies, paragrafo 2, all', paragrafo 2, all'articolo 11 bis, paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 5, e all'articolo 36 quinquies, paragrafo 1, del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell', punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti: a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell', punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859; b) sono corredate dei metadati seguenti: i) tutte le denominazioni delle agenzie di rating del credito e dell’entità valutata a cui si riferiscono le informazioni; ii) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'agenzia di rating del credito e dell’entità valutata come specificato ai sensi dell', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859; iii) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all', paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento; iv) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 5.   Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue: a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni; b) la strutturazione dei dati nelle informazioni; c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato. Ai fini della lettera c), l'AESFEM valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo. L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all' del regolamento (UE) n. 1095/2010. 6.   Se necessario, l'AESFEM adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.».
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