Art. 7 · Funzionalità dell’ESAP

Art. 7

Funzionalità dell’ESAP

In vigore dal 13 dic 2023
Funzionalità dell’ESAP 1.   L’ESMA garantisce che l’ESAP disponga quanto meno delle funzionalità seguenti: a) un portale web con un’interfaccia di facile utilizzo, che tenga conto delle esigenze di accesso delle persone con disabilità, per consentire l’accesso alle informazioni tramite l’ESAP in tutte le lingue ufficiali dell’Unione; b) un’API che consenta un facile accesso alle informazioni tramite l’ESAP; c) una funzione di ricerca in tutte le lingue ufficiali dell’Unione; d) un visualizzatore di informazioni; e) un servizio di traduzione automatica delle informazioni reperite; f) un servizio di download che consenta di scaricare anche grandi quantità di dati; g) un servizio di notifica che informi gli utenti della presenza di eventuali nuove informazioni tramite l’ESAP; h) la presentazione delle informazioni trasmesse su base volontaria a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), in modo tale che: i) possano essere chiaramente distinte dalle informazioni trasmesse su base obbligatoria a norma dell’, paragrafo 1, lettera a); ii) se del caso, gli utenti siano informati del fatto che le informazioni non soddisfano necessariamente tutti i requisiti applicabili alle informazioni trasmesse su base obbligatoria a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), e che non saranno necessariamente aggiornate nel tempo. 2.   L’ESMA garantisce che l’ESAP assicuri le funzionalità di cui al paragrafo 1, lettere e) e g), entro il 10 luglio 2028. L’ESMA garantisce che l’ESAP assicuri le funzionalità di cui al paragrafo 1, lettera h), entro il 9 gennaio 2030. 3.   La funzione di ricerca di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo consente una ricerca sulla base dei metadati seguenti: a) i nomi o le denominazioni del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona fisica o giuridica cui si riferiscono le informazioni; b) l’identificativo della persona giuridica del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni; c) il tipo di informazioni di cui all’, paragrafo 1, trasmesse dal soggetto e se tali informazioni sono state trasmesse su base obbligatoria a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), o su base volontaria a norma della lettera b) di tale paragrafo; d) la data e l’ora in cui le informazioni sono state trasmesse dal soggetto all’organismo di raccolta; e) la data o il periodo cui si riferiscono le informazioni; f) le dimensioni, per categoria, del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni; g) il paese della sede legale della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni; h) il settore o i settori industriali delle attività economiche della persona fisica o giuridica cui si riferiscono le informazioni; i) l’organismo di raccolta responsabile della raccolta delle informazioni; j) la lingua in cui sono state trasmesse le informazioni. 4.   Le AEV, attraverso il comitato congiunto, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione che specificano gli aspetti seguenti: a) le caratteristiche dell’API di cui al paragrafo 1, lettera b); b) lo specifico identificativo della persona giuridica di cui al paragrafo 3, lettera b); c) la classificazione dei tipi di informazioni di cui al paragrafo 3, lettera c); d) le categorie delle dimensioni dei soggetti di cui al paragrafo 3, lettera f); e) la caratterizzazione dei settori industriali di cui al paragrafo 3, lettera h). Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 settembre 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’ del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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