Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 dic 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «soggetto»: qualsiasi persona fisica o giuridica: a) tenuta a trasmettere a un organismo di raccolta le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a); o b) che trasmette su base volontaria informazioni a un organismo di raccolta a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), affinché tali informazioni siano rese accessibili tramite l’ESAP; 2) «organismo di raccolta»: un organo, organismo o agenzia dell’Unione, o un organo, autorità o registro nazionale designato come tale a norma di uno degli atti legislativi dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), o designato come tale da uno Stato membro in conformità dell’, paragrafo 2; 3) «formato per dati estraibili»: qualsiasi formato aperto quale definito all’, punto 14), della direttiva (UE) 2019/1024, ampiamente utilizzato o prescritto dalla legge, che consenta l’estrazione meccanica dei dati e sia leggibile dall’uomo; 4) «formato leggibile meccanicamente»: un formato leggibile meccanicamente quale definito all’, punto 13), della direttiva (UE) 2019/1024; 5) «sigillo elettronico qualificato»: un sigillo elettronico qualificato quale definito all’, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014; 6) «interfaccia per programmi applicativi» o «API»: un insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati; 7) «metadati»: informazioni strutturate che facilitano il reperimento, l’utilizzo o la gestione di una risorsa di informazione, anche descrivendo, spiegando o localizzando la fonte di tale informazione; 8) «dati personali»: i dati personali quali definiti all’, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679; 9) «informazioni storiche»: le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), che sono state rese pubbliche non prima dei cinque anni antecedenti la data di applicazione dell’obbligo di trasmettere tali informazioni all’ESAP; 10) «comitato congiunto»: il comitato di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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