Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 dic 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«soggetto»: qualsiasi persona fisica o giuridica:
a)
tenuta a trasmettere a un organismo di raccolta le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a); o
b)
che trasmette su base volontaria informazioni a un organismo di raccolta a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), affinché tali informazioni siano rese accessibili tramite l’ESAP;
2)
«organismo di raccolta»: un organo, organismo o agenzia dell’Unione, o un organo, autorità o registro nazionale designato come tale a norma di uno degli atti legislativi dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), o designato come tale da uno Stato membro in conformità dell’, paragrafo 2;
3)
«formato per dati estraibili»: qualsiasi formato aperto quale definito all’, punto 14), della direttiva (UE) 2019/1024, ampiamente utilizzato o prescritto dalla legge, che consenta l’estrazione meccanica dei dati e sia leggibile dall’uomo;
4)
«formato leggibile meccanicamente»: un formato leggibile meccanicamente quale definito all’, punto 13), della direttiva (UE) 2019/1024;
5)
«sigillo elettronico qualificato»: un sigillo elettronico qualificato quale definito all’, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014;
6)
«interfaccia per programmi applicativi» o «API»: un insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati;
7)
«metadati»: informazioni strutturate che facilitano il reperimento, l’utilizzo o la gestione di una risorsa di informazione, anche descrivendo, spiegando o localizzando la fonte di tale informazione;
8)
«dati personali»: i dati personali quali definiti all’, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;
9)
«informazioni storiche»: le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), che sono state rese pubbliche non prima dei cinque anni antecedenti la data di applicazione dell’obbligo di trasmettere tali informazioni all’ESAP;
10)
«comitato congiunto»: il comitato di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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