Art. 13
Riesame
In vigore dal 13 dic 2023
Riesame
1. Entro il 10 gennaio 2029] la Commissione, in stretta cooperazione con l’ESMA e tenendo conto delle relazioni annuali di cui all’, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione, il funzionamento e l’efficacia dell’ESAP.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 affronta i punti seguenti:
a)
le sfide tecniche cui devono far fronte i soggetti e gli organismi di raccolta nell’attuazione dell’ESAP;
b)
l’efficacia del sistema di raccolta e trasmissione delle informazioni ai fini dell’ESAP;
c)
la resilienza operativa dell’ESAP ai rischi relativi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e l’affidabilità delle informazioni rese accessibili tramite l’ESAP, anche mediante sigilli elettronici qualificati;
d)
i costi sostenuti dai soggetti e dagli organismi di raccolta, compresa una valutazione volta a stabilire se gli organismi di raccolta che sono autorità competenti abbiano aumentato i loro contributi per le attività di vigilanza in ragione dei costi sostenuti a causa dell’ESAP;
e)
i costi sostenuti dall’ESMA in qualità di gestore dell’ESAP e del regime di finanziamento dell’ESAP;
f)
l’impatto dell’ESAP sull’accesso del pubblico alle informazioni dei soggetti nel settore dei servizi finanziari, dei mercati dei capitali e della sostenibilità;
g)
l’impatto dell’ESAP sulla visibilità dei soggetti presso gli investitori transfrontalieri, compresa la visibilità delle PMI;
h)
l’impatto dell’ESAP sulla posizione di mercato dei fornitori privati di dati nell’Unione;
i)
l’interoperabilità dell’ESAP con piattaforme globali analoghe;
j)
l’attuazione e il funzionamento dell’ESAP in relazione alla delega di compiti a norma dell’, paragrafo 8.
3. Tenendo conto del valore aggiunto, delle sfide tecniche e dei costi previsti, la relazione di cui al paragrafo 1 include un’analisi costi-benefici connessa alla futura inclusione nell’ambito di applicazione del presente regolamento di eventuali informazioni pertinenti non ancora accessibili tramite l’ESAP al momento dell’elaborazione della relazione, con una conseguente carenza di dati.
La relazione contiene inoltre raccomandazioni sullo sviluppo futuro dell’ESAP.
4. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’ recante modifica degli atti legislativi dell’Unione di cui al secondo comma del presente paragrafo al fine di rinviare l’inclusione nell’ESAP di informazioni per le quali la trasmissione all’ESAP non è ancora richiesta o consentita a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), di un massimo di 36 mesi se nella relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo la Commissione conclude che vi sono prove di gravi e diffuse difficoltà per quanto riguarda gli elementi elencati al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo.
Gli atti legislativi dell’Unione di cui al primo comma del presente paragrafo comprendono:
—
il regolamento (UE) n. 575/2013 (articolo 434 ter);
—
il regolamento (UE) n. 537/2014 (articolo 13 bis);
—
il regolamento (UE) n. 600/2014 (articolo 23 bis);
—
il regolamento (UE) 2015/760 (articolo 25 bis);
—
il regolamento (UE) 2015/2365 (articolo 32 bis);
—
il regolamento (UE) 2017/1131 (articolo 37 bis);
—
il regolamento (UE) 2019/2033 (articolo 46 bis);
—
il regolamento (UE) 2023/1114 (articolo 110 bis);
—
il regolamento (UE) 2023/2631 (articolo 15 bis);
—
la direttiva 2002/87/CE (articolo 30 ter);
—
la direttiva 2004/25/CE (articolo 16 bis);
—
la direttiva 2006/43/CE (articolo 20 bis);
—
la direttiva 2007/36/CE (articolo 14 quater);
—
la direttiva 2009/138/CE (articolo 304 ter);
—
la direttiva 2011/61/UE (articolo 69 ter);
—
la direttiva 2013/36/UE (articolo 116 bis);
—
la direttiva 2014/59/UE (articolo 128 bis);
—
la direttiva 2014/65/UE (articolo 87 bis);
—
la direttiva (UE) 2016/97 (articolo 40 bis);
—
la direttiva (UE) 2016/2341 (articolo 63 bis);
—
la direttiva (UE) 2019/2034 (articolo 44 bis);
—
la direttiva (UE) 2019/2162 (articolo 29 bis).
Storico versioni
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