Art. 1
Il punto di accesso unico europeo
In vigore dal 13 dic 2023
Il punto di accesso unico europeo
1. Entro il 10 luglio 2027 l’ESMA istituisce e gestisce un punto di accesso unico europeo (European single access point – ESAP) che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni seguenti:
a)
le informazioni rese pubbliche a norma degli atti legislativi dell’Unione elencati nell’allegato o a norma di qualsiasi altro atto dell’Unione giuridicamente vincolante che preveda un accesso elettronico centralizzato alle informazioni tramite l’ESAP;
b)
le informazioni che qualsiasi soggetto disciplinato dal diritto di uno Stato membro sceglie di rendere accessibili tramite l’ESAP su base volontaria, conformemente all’, paragrafo 1, e che sono menzionate negli atti legislativi dell’Unione elencati nell’allegato o in qualsiasi altro atto dell’Unione giuridicamente vincolante che preveda un accesso elettronico centralizzato alle informazioni tramite l’ESAP.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non sono trasmesse agli organismi di raccolta al fine di renderle accessibili sull’ESAP prima della data di applicazione dell’obbligo di trasmettere tali informazioni a norma degli atti legislativi dell’Unione elencati nell’allegato o a norma di altri atti dell’Unione giuridicamente vincolanti che prevedano un accesso elettronico centralizzato alle informazioni tramite l’ESAP.
3. Gli organismi di raccolta che sono organi o organismi dell’Unione possono mettere a disposizione dell’ESAP informazioni storiche a decorrere dalla data di applicazione dell’obbligo di trasmettere le informazioni all’ESAP a norma degli atti legislativi dell’Unione elencati nell’allegato o a norma di altri atti dell’Unione giuridicamente vincolanti che prevedano un accesso elettronico centralizzato alle informazioni tramite l’ESAP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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