Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) 2019/833
In vigore dal 13 dic 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2019/833
Il regolamento (UE) 2019/833 è così modificato:
1)
all’articolo 4, i paragrafi da 2 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Lo Stato membro di bandiera:
a)
comunica alla Commissione per via elettronica, nel formato previsto all’allegato II.C delle CEM di cui al punto 5) dell’allegato del presente regolamento, e prima dell’inizio della ricerca, tutte le navi da ricerca da esso autorizzate a battere la sua bandiera e a effettuare attività di ricerca nella zona di regolamentazione;
b)
fornisce alla Commissione un piano di ricerca per tutte le navi da esso autorizzate a battere la propria bandiera e a effettuare attività di ricerca nella zona di regolamentazione, entro 40 giorni prima dell’apertura della riunione di giugno del consiglio scientifico della NAFO, nel caso di nuove campagne e attività di ricerca non ricorrenti e qualora le catture detenute a bordo durante le attività di ricerca siano destinate alla commercializzazione e, negli altri casi, entro 10 giorni prima dell’inizio della ricerca;
c)
garantisce che un piano di ricerca delle campagne svolte nella zona di regolamentazione e dirette alla cattura di stock soggetti a possibilità di pesca contenga almeno le informazioni seguenti:
i)
l’identificazione della nave;
ii)
l’obiettivo;
iii)
la sintesi dei metodi scientifici o delle procedure;
iv)
il luogo e le date dell’attività di ricerca;
v)
il nome del ricercatore principale;
vi)
l’eventuale commercializzazione delle catture detenute a bordo;
vii)
il totale stimato delle catture a fini di ricerca delle specie bersaglio della campagna e l’indicazione dell’eventuale presenza a bordo di un osservatore dotato di sufficienti competenze scientifiche;
viii)
informazioni su quando i risultati della ricerca saranno presentati al consiglio scientifico della NAFO;
ix)
se del caso, eventuali richieste di deroga al presente punto; e
x)
se del caso, l’indicazione che l’attività costituisce una nuova campagna o ricerca non ricorrente; e
d)
notifica immediatamente alla Commissione l’inizio e la cessazione delle attività di ricerca da parte di navi che svolgono temporaneamente attività di ricerca, anche nel corso di bordate di pesca in cui si svolgono sia attività commerciali che attività di ricerca.
3. Le navi impegnate nella ricerca:
a)
conservano a bordo per tutto il tempo una copia in lingua inglese del piano di ricerca e delle eventuali modifiche; e
b)
per le campagne svolte nella zona di regolamentazione dirette alla cattura di stock soggetti a possibilità di pesca, stivano le catture effettuate nel corso di attività di ricerca separandole, mediante reti, compensato, casse o altri mezzi, da tutte le altre catture effettuate nel corso di bordate di pesca in cui si svolgono sia attività commerciali che attività di ricerca; la collocazione delle catture effettuate nel corso di attività di ricerca è indicata nel piano di stivaggio.
4. Salvo posizione diversa espressa in un parere del consiglio scientifico della NAFO, le navi da ricerca che effettuano campagne nella zona di regolamentazione dirette alla cattura di stock soggetti a possibilità di pesca e che detengono a bordo catture ottenute nel corso di tali attività di ricerca ai fini della commercializzazione di tali catture:
a)
rispettano gli obblighi di registrazione e comunicazione di cui al capo V;
b)
hanno a bordo un osservatore con sufficienti competenze; e
c)
imputano tali catture al contingente pertinente dello Stato membro e alla limitazione dello sforzo di pesca definita nelle possibilità di pesca.
5. Salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, le attività delle navi da ricerca non sono limitate da CEM relative alla cattura del pesce nella zona di regolamentazione, in particolare per quanto concerne la dimensione delle maglie, i limiti di taglia, le zone vietate e i fermi stagionali.
6. La Commissione trasmette senza indugio al segretario esecutivo della NAFO le informazioni notificate dagli Stati membri di bandiera in conformità del paragrafo 2.»
;
2)
all’articolo 6, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
chiude la pesca dello scorfano nella divisione 3M alle ore 24:00 UTC del giorno in cui si stima che il totale delle catture dichiarate avrà raggiunto il 100 % del TAC per lo scorfano nella divisione 3M, come notificato conformemente al paragrafo 3;»;
3)
all’articolo 8, è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Al suo primo ingresso in una divisione nell’ambito di una bordata di pesca, una nave può effettuare una cala di prova per una durata massima di tre ore. Se gli stock soggetti a limiti per le catture accessorie costituiscono la percentuale più elevata, in peso, sul totale delle catture della cala, tale attività non è considerata pesca diretta di tali stock e la nave cambia immediatamente posizione conformemente al paragrafo 1, lettera b). Le navi identificano ogni cala di prova eseguita conformemente al presente paragrafo e annotano nel giornale di pesca le coordinate delle posizioni iniziale e finale di ogni cala di prova eseguita.»
;
4)
all’articolo 12, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. È vietato svolgere attività di pesca diretta, detenzione, trasbordo o sbarco dello squalo di Groenlandia (Somniosus microcephalus) nella zona di regolamentazione.»
;
5)
all'articolo 44, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
è inserita nell’elenco INN della Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell’Antartide (*1), della Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (*2), della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (*3), della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (*4), della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (*5), della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (*6), della Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (*7), della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (*8), dell’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sudorientale (*9), dell’Accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (*10), dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (*11) e della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (*12).
(*1) Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico, redatta a Canberra il 20 maggio 1980 ed entrata in vigore il 7 aprile 1982 (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 27)."
(*2) Convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud, fatta a Canberra il 10 maggio 1993 ed entrata in vigore il 20 maggio 1994 (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 27)."
(*3) Convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (convenzione di Antigua), firmata a Washington il 14 novembre 2003 ed entrata in vigore il 27 agosto 2010 (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 24)."
(*4) Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, fatta a Rio de Janeiro il 14 maggio 1966 ed entrata in vigore il 21 marzo 1969 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34)."
(*5) Accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano, firmata a Roma il 25 novembre 1993 ed entrata in vigore il 27 marzo 1996 (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 25)."
(*6) Accordo che istituisce la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, originariamente formulato a Roma il 24 settembre 1949 ed entrato in vigore il 20 febbraio 1952 (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 37)."
(*7) Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale, firmata a Londra il 18 novembre 1980 ed entrata in vigore il 17 marzo 1982, cui la Comunità europea ha aderito il 13 luglio 1981 (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21)."
(*8) Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico settentrionale, fatta a Tokyo il 24 febbraio 2012 ed entrata in vigore il 19 luglio 2015 (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 14)."
(*9) Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell’Atlantico sudorientale, fatta a Windhoek, Namibia, il 20 aprile 2001 ed entrata in vigore il 13 aprile 2003 (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 40)."
(*10) Accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale, firmato a Roma il 7 luglio 2006 ed entrato in vigore il 21 giugno 2012 (GU L 196 del 18.7.2006, pag. 15)."
(*11) Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale, fatta ad Auckland il 14 novembre 2009 ed entrata in vigore il 24 agosto 2012 (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 3)."
(*12) Convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale, fatta a Honolulu il 5 settembre 2000 ed entrata in vigore il 19 giugno 2004 (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 3).»;"
6)
all’articolo 50, sono aggiunte le lettere seguenti:
«m)
obblighi dello Stato membro di bandiera in relazione ai piani di ricerca di cui all’articolo 4, paragrafo 2;
n)
requisiti per le navi impegnate in attività di ricerca di cui all’articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:2857:oj#art-1