Art. 7 · Ambito di applicazione degli obblighi di condivisione dei dati da impresa a consumatore e da impresa a impresa

Art. 7

Ambito di applicazione degli obblighi di condivisione dei dati da impresa a consumatore e da impresa a impresa

In vigore dal 13 dic 2023
Ambito di applicazione degli obblighi di condivisione dei dati da impresa a consumatore e da impresa a impresa 1.   Gli obblighi di cui al presente capo non si applicano ai dati generati dall’uso di prodotti connessi fabbricati o progettati da una microimpresa o da una piccola impresa o di servizi correlati forniti dalle medesime, a condizione che tali imprese non abbiano un’impresa associata o un’impresa collegata, a norma dell’ dell’allegato della raccomandazione 2003/361/EC, che non è qualificata come microimpresa o piccola impresa, e qualora alla microimpresa e alla piccola impresa siano affidate in subappalto la fabbricazione o la progettazione di un prodotto o la fornitura di un servizio correlato. Lo stesso si applica ai dati generati dall’uso di prodotti connessi fabbricati, o di servizi correlati forniti, da un’impresa qualificata come media impresa ai sensi dell’ dell’allegato della raccomandazione 2003/361/EC da meno di un anno e ai prodotti connessi per un anno dopo la data in cui sono stati immessi sul mercato da una media impresa. 2.   Qualsiasi clausola contrattuale che, a danno dell’utente, escluda l’applicazione dei diritti dell’utente a norma del presente capo, deroghi agli stessi o ne modifichi gli effetti non è vincolante per l’utente.
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