Art. 42 · Ruolo dell’EDIB

Art. 42

Ruolo dell’EDIB

In vigore dal 13 dic 2023
Ruolo dell’EDIB L’EDIB, istituito dalla Commissione come gruppo di esperti a norma dell’ del regolamento (UE) 2022/868 e in cui sono rappresentate le autorità competenti, sostiene l’applicazione coerente del presente regolamento: a) consigliando e assistendo la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente delle autorità competenti nell’esecuzione dei capi II, III, V e VII; b) facilitando la cooperazione tra le autorità competenti attraverso lo sviluppo di capacità e lo scambio di informazioni, in particolare stabilendo metodi per lo scambio efficiente di informazioni relative all’esecuzione dei diritti e degli obblighi di cui ai capi II, III e V in casi transfrontalieri, compreso il coordinamento in merito alla fissazione di sanzioni; c) consigliando e assistendo la Commissione per quanto riguarda: i) l’eventuale richiesta di elaborazione delle norme armonizzate di cui all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 5; ii) la predisposizione dei progetti di atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 5, all’, paragrafi 5 e 8, e all’, paragrafo 6; iii) la predisposizione degli atti delegati di cui all’, paragrafo 7, e all’, paragrafo 2; e iv) l’adozione degli orientamenti che stabiliscono quadri interoperabili di norme e prassi comuni per il funzionamento degli spazi comuni europei di dati di cui all’, paragrafo 11.
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