Art. 34
Interoperabilità ai fini di un uso in parallelo dei servizi di trattamento dei dati
In vigore dal 13 dic 2023
Interoperabilità ai fini di un uso in parallelo dei servizi di trattamento dei dati
1. I requisiti di cui agli , all’, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iv), all’, paragrafo 2, lettere e) ed f), e all’, paragrafi 2, 3, 4 e 5, si applicano mutatis mutandis anche ai fornitori di servizi di trattamento dei dati per facilitare l’interoperabilità ai fini di un uso in parallelo dei servizi di trattamento dei dati.
2. Se un servizio di trattamento dei dati viene utilizzato parallelamente a un altro servizio di trattamento dei dati, i fornitori di servizi di trattamento dei dati possono imporre tariffe di uscita dei dati, ma solo al fine di ribaltare i costi di uscita sostenuti, senza superarli.
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