Art. 30 · Aspetti tecnici del passaggio

Art. 30

Aspetti tecnici del passaggio

In vigore dal 13 dic 2023
Aspetti tecnici del passaggio 1.   I fornitori di servizi di trattamento dei dati concernenti risorse informatiche scalabili ed elastiche limitate a elementi infrastrutturali quali server, reti e risorse virtuali necessarie per il funzionamento dell’infrastruttura, che non forniscono tuttavia accesso ad applicazioni, servizi e software operativi memorizzati, altrimenti trattati o installati su tali elementi infrastrutturali, adottano, conformemente all’, tutte le misure ragionevoli in loro potere per far sì che il cliente, dopo il passaggio a un servizio che copre lo stesso tipo di servizio, raggiunga l’equivalenza funzionale nell’utilizzo del servizio del trattamento dei dati di destinazione. Il fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine agevola il processo di passaggio fornendo capacità, sufficienti informazioni, documentazione, assistenza tecnica e, se del caso, gli strumenti necessari. 2.   I fornitori di servizi di trattamento dei dati, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, rendono disponibili a titolo gratuito interfacce aperte in egual misura per tutti i loro clienti e i fornitori di servizi di destinazione interessati al fine di agevolare il processo di passaggio. Tali interfacce includono informazioni sufficienti sul servizio in questione onde permettere lo sviluppo di software per comunicare con i servizi, ai fini della portabilità e dell’interoperabilità dei dati. 3.   Per i servizi di trattamento dei dati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i fornitori di servizi di trattamento dei dati garantiscono la compatibilità con specifiche comuni basate sulle specifiche di interoperabilità aperte o norme armonizzate per l’interoperabilità almeno 12 mesi dopo la pubblicazione dei riferimenti a tali specifiche comuni o norme armonizzate per l’interoperabilità di servizi di trattamento dei dati, nell’archivio centrale dell’Unione delle norme per l’interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati, a seguito della pubblicazione degli atti di esecuzione di base nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in conformità dell’, paragrafo 7. 4.   I fornitori di servizi di trattamento dei dati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo aggiornano il registro online di cui all’, lettera b), conformemente agli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 5.   In caso di passaggio tra servizi dello stesso tipo di servizio, per i quali le specifiche comuni o le norme armonizzate per l’interoperabilità di cui al paragrafo 3 del presente articolo non siano state pubblicate nell’archivio centrale dell’Unione delle norme per l’interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati a norma dell’, paragrafo 8, il fornitore dei servizi di trattamento dei dati esporta, su richiesta del cliente, tutti i dati esportabili in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. 6.   I fornitori di servizi di trattamento dei dati non sono tenuti a sviluppare nuove tecnologie o servizi, o a comunicare o trasferire risorse digitali che sono protette da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono un segreto commerciale, a un cliente o a un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati, né a compromettere la sicurezza e l’integrità del servizio del cliente o del fornitore.
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