Art. 26 · Obbligo di informazione per i fornitori di servizi di trattamento dei dati

Art. 26

Obbligo di informazione per i fornitori di servizi di trattamento dei dati

In vigore dal 13 dic 2023
Obbligo di informazione per i fornitori di servizi di trattamento dei dati Il fornitore di servizi di trattamento dei dati fornisce al cliente: a) informazioni sulle procedure disponibili per il passaggio e la portabilità al servizio di trattamento dei dati, comprese informazioni sui metodi e i formati di passaggio e di portabilità disponibili, nonché sulle restrizioni e le limitazioni tecniche note al fornitore di servizi di trattamento dei dati; b) un riferimento a un registro online aggiornato ospitato dal fornitore di servizi di trattamento dei dati, con informazioni dettagliate su tutte le strutture e i formati dei dati nonché le norme pertinenti e le specifiche di interoperabilità aperte, in cui devono essere disponibili i dati esportabili di cui all’, paragrafo 2, lettera e).
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