Art. 23 · Eliminare gli ostacoli all’effettivo passaggio

Art. 23

Eliminare gli ostacoli all’effettivo passaggio

In vigore dal 13 dic 2023
Eliminare gli ostacoli all’effettivo passaggio I fornitori di servizi di trattamento dei dati adottano le misure di cui agli per consentire ai clienti di passare a un servizio di trattamento dei dati, che copre lo stesso tipo di servizio ed è fornito da un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati, o a un’infrastruttura TIC locale, o, se del caso, di utilizzare più fornitori di servizi di trattamento dei dati contemporaneamente. I fornitori di servizi di trattamento dei dati non impongono ed eliminano in particolare gli ostacoli pre-commerciali, commerciali, tecnici, contrattuali e organizzativi che impediscono ai clienti di: a) risolvere, dopo il termine massimo di preavviso e il completamento positivo del processo di passaggio, conformemente all’, il contratto del servizio di trattamento dei dati; b) concludere nuovi contratti con un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati che coprono lo stesso tipo di servizio; c) trasferire i dati esportabili del cliente e risorse digitali a un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati o a un’infrastruttura TIC locale, anche dopo aver beneficiato di un’offerta gratuita; d) conformemente all’, conseguire l’equivalenza funzionale nell’utilizzo del nuovo servizio di trattamento dei dati nell’ambiente informatico di un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati che copre il servizio equivalente ; e) disaggregare, ove tecnicamente fattibile, i servizi di trattamento dei dati di cui all’, paragrafo 1, da altri servizi di trattamento dei dati forniti dal fornitore di servizi di trattamento dei dati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2854:oj#art-23