Art. 20 · Compenso in casi di necessità eccezionale

Art. 20

Compenso in casi di necessità eccezionale

In vigore dal 13 dic 2023
Compenso in casi di necessità eccezionale 1.   I titolari dei dati diversi dalle microimprese e piccole imprese mettono a disposizione a titolo gratuito i dati necessari per rispondere a un’emergenza pubblica a norma dell’, paragrafo 1, lettera a). L’ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione che ha ricevuto i dati fornisce un riconoscimento pubblico al titolare dei dati se richiesto da quest’ultimo. 2.   Il titolare dei dati ha diritto a un compenso equo per la messa a disposizione dei dati al fine di soddisfare una richiesta presentata a norma dell’, paragrafo 1, lettera b). Tale compenso copre i costi tecnici e organizzativi sostenuti per soddisfare la richiesta, compresi, se del caso, i costi di anonimizzazione, pseudonimizzazione, aggregazione e di adattamento tecnico, e un margine ragionevole. Su richiesta dell’ente pubblico, della Commissione, della Banca centrale europea o dell’organismo dell’Unione, il titolare dei dati fornisce informazioni sulla base per il calcolo dei costi e del margine ragionevole. 3.   Il paragrafo 2 si applica anche quando una microimpresa e una piccola impresa chiedono un compenso per la messa a disposizione dei dati. 4.   I titolari dei dati non hanno diritto a un compenso per la messa a disposizione dei dati al fine di soddisfare una richiesta presentata a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), se il compito specifico svolto nell’interesse pubblico è la produzione di statistiche ufficiali e se il diritto nazionale non consente l’acquisto di dati. Se il diritto nazionale non consente l’acquisto di dati per la produzione di statistiche ufficiali, gli Stati membri lo notificano alla Commissione. 5.   Se l’ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l’organismo dell’Unione è in disaccordo sul livello di compenso richiesto dal titolare dei dati, può presentare un reclamo all’autorità competente, designata ai sensi dell’, dello Stato membro in cui il titolare dei dati è stabilito.
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