Art. 16 · Relazione con altri obblighi di mettere i dati a disposizione di enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e di organismi dell’Unione

Art. 16

Relazione con altri obblighi di mettere i dati a disposizione di enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e di organismi dell’Unione

In vigore dal 13 dic 2023
Relazione con altri obblighi di mettere i dati a disposizione di enti pubblici, della Commissione, della Banca centrale europea e di organismi dell’Unione 1.   Il presente capo lascia impregiudicati gli obblighi previsti dalle normative dell’Unione o nazionali al fine di soddisfare le richieste di accesso a informazioni o della dimostrazione o verifica del rispetto degli obblighi di legge. 2.   Il presente capo non si applica a enti pubblici, alla Commissione, alla Banca centrale europea o a organismi dell’Unione che svolgono attività di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o amministrativi o di esecuzione di sanzioni penali, né all’amministrazione doganale o tributaria. Il presente capo non pregiudica il diritto dell’Unione e nazionale applicabile in materia di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o amministrativi o di esecuzione di sanzioni penali o amministrative, o in materia di amministrazione doganale o tributaria.
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